1. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di seguito denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero degli affari esteri, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un dirigente scolastico e da almeno due docenti per ogni grado di istruzione, che abbiano prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per non meno di sette anni.
2. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro degli affari esteri.
1. L'Agenzia:
a) persegue le finalità di cui alla presente legge, promuovendo il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato, gli enti e le istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali, ai sensi della legislazione vigente in materia;
b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, dalle associazioni e dalle
c) propone criteri istitutivi e di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei confronti delle quali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nell'ambito dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza;
d) cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche e culturali italiane all'estero, avvalendosi anche delle informazioni che le amministrazioni dello Stato, le istituzioni e gli enti pubblici sono tenuti a trasmetterle a tale fine;
e) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta.
1. Il Governo ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole e altre istituzioni educative. L'azione del Governo nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative è esercitata mediante l'Agenzia.
2. L'Agenzia definisce le linee guida per le iniziative scolastiche e per le attività di integrazione scolastica a favore dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché per le attività di promozione rivolte a italiani e stranieri, di cui all'articolo 7. Essa opera con i seguenti obiettivi:
a) diffondere l'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane;
b) realizzare, anche con Paesi terzi, le iniziative necessarie all'attuazione dei programmi europei sulla conoscenza delle lingue e sulla formazione interculturale;
c) contribuire alla formazione plurilinguistica delle comunità italiane all'estero;
d) favorire l'integrazione nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;
e) verificare la dislocazione delle scuole e delle altre istituzioni educative in relazione agli indirizzi della politica estera con particolare riferimento all'Unione europea, ai Paesi con una forte presenza di comunità di origine italiana, e nelle aree di maggiore rilevanza politico-economica;
f) garantire il sostegno statale alle scuole e alle altre istituzioni educative mediante la fissazione di criteri e di parametri oggettivi e trasparenti per l'assegnazione delle risorse.
3. Nell'elaborazione e nella realizzazione di progetti formativi interculturali, è possibile adottare forme di flessibilità che tengano conto dell'autonomia scolastica e delle specificità dei contesti di intervento.
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3, l'Agenzia si avvale di un contingente di personale con qualifica dirigenziale, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, della dirigenza scolastica del comparto della scuola e di personale appartenente all'area della funzione docente all'estero.
2. Presso gli uffici scolastici consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale del comparto della scuola all'estero per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con provvedimenti adottati su proposta dell'Agenzia, equipara, anche per quanto concerne l'autonomia scolastica, l'ordinamento delle scuole italiane statali all'estero alle corrispondenti scuole statali sul territorio nazionale, con gli adattamenti occorrenti per corrispondere alle specifiche esigenze locali. I titoli di studio da esse rilasciati hanno valore legale.
2. I programmi didattici delle scuole statali italiane all'estero sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell'Agenzia, alle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, associazioni o fondazioni in possesso di requisiti conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole italiane all'estero può essere riconosciuta la parità ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni.
1. L'Agenzia, al fine di attuare le iniziative scolastiche e le attività di integrazione scolastica previste dall'articolo 3, definisce e coordina:
a) i corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per gli studenti italiani o stranieri frequentanti le scuole locali corrispondenti al primo ciclo di istruzione;
b) gli interventi di sostegno, recupero e rafforzamento al fine di promuovere il plurilinguismo e i processi interculturali, anche allo scopo di consentire una migliore integrazione degli studenti italiani nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;
c) le iniziative miranti a promuovere la lingua e la cultura italiane in attività di insegnamento rivolte anche ad autoctoni e stranieri;
d) le attività concernenti l'istituzione di una rete di scuole bilingui e biculturali;
e) le attività volte al potenziamento della rete scolastica italiana all'estero allo scopo di adeguarla alle forme di mobilità
f) gli accordi bilaterali con i singoli Paesi al fine del riconoscimento reciproco dei titoli di studio.
2. L'Agenzia definisce le modalità di valutazione delle attività di cui al comma 1, tenendo conto del sistema di valutazione previsto dalla scuola italiana e dalla scuola locale. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 1, la valutazione finale rilasciata al temine del primo ciclo di istruzione è riferita ai livelli di competenza linguistica previsti dal Framework europeo del Consiglio d'Europa.
3. L'Agenzia stipula convenzioni con università ed enti abilitati alla certificazione della conoscenza della lingua italiana. A tali convenzioni fanno referimento istituzioni, enti ed associazioni che organizzano interventi successivi al primo ciclo dell'istruzione.
1. Per l'attuazione delle iniziative e delle attività di cui all'articolo 7, l'Agenzia istituisce, ove necessario, centri territoriali presso l'ufficio scolastico consolare. Ai centri territoriali è riconosciuta l'autonomia didattica, organizzativa ed economica, in analogia a quanto previsto nel territorio nazionale. Ai centri territoriali si applica la normativa in materia di organi collegiali. L'Agenzia garantisce ai centri territoriali un organico funzionale con l'utilizzo di personale a tempo indeterminato proveniente dal ruolo all'estero.
2. Nei Paesi in cui operano scuole statali, queste esercitano le funzioni dei centri territoriali.
3. I centri territoriali effettuano il monitoraggio delle strutture e delle iniziative scolastiche sul territorio; ne danno adeguata pubblicità in modo che l'utenza possa farvi riferimento; aggiornano annualmente gli elenchi anagrafici degli utenti.
1. Nelle realtà in cui non operano i centri territoriali, l'Agenzia può avvalersi, mediante convenzioni, dell'attività di enti ed associazioni. Questi devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) rispetto dei programmi d'insegnamento previsti dai centri territoriali;
b) disponibilità di locali idonei;
c) personale con titoli riconosciuti;
d) assunzione del personale mediante le graduatorie consolari;
e) accoglienza del personale nel momento di avvicendamento e insediamento per garantire la continuità del servizio;
f) strutturazione di cattedre complete sulla base del monitoraggio del territorio operato dai centri territoriali di riferimento. Solo in casi di oggettiva necessità è consentita la stipula di contratti part-time comunque non inferiori a undici ore per il livello primario e a nove ore per il livello medio;
g) applicazione della normativa in materia di organi collegiali;
h) pubblicità dei bilanci.
1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, i corsi e le scuole di cui all'articolo 6 e ogni altra disposizione per l'attuazione del medesimo articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
1. Gli uffici scolastici consolari, di seguito denominati «uffici», d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e consolari e in attuazione delle disposizioni dell'Agenzia, hanno competenza in materia di:
a) orientamento delle scelte sul territorio e fissazione degli obiettivi sulla base dell'analisi dei bisogni riscontrati;
b) valutazione, sulla base delle risultanze dell'attività di cui alla lettera a), dell'efficacia e della validità degli interventi scolastici proposti dagli enti e dalle associazioni;
c) monitoraggio dell'andamento delle attività;
d) valutazione della corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati.
1. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 11, gli uffici svolgono la propria attività secondo i seguenti princìpi:
a) mediazione tra l'utenza e la realtà linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento e la riscoperta delle radici culturali originarie;
b) mediazione tra l'utenza e la realtà socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di scoperta reciproca;
c) mediazione tra l'utenza e le strutture sociali di appoggio italiane e locali al fine di combattere l'emarginazione scolastica e sociale.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
1. Il personale dipendente delle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 6, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale che ha superato il concorso per il ruolo all'estero e che ha conoscenza della lingua straniera richiesta per il Paese cui è destinato.
2. Alla destinazione del personale alle istituzioni di cui alla presente legge si provvede mediante mobilità professionale, secondo le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; essa è disposta nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 13, secondo piani quinquennali definiti in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime.
1. L'assegnazione alla sede di servizio all'estero avviene con decreto del Ministro degli affari esteri.
2. Il personale di ruolo in Italia, assegnato all'estero, è collocato fuori ruolo per la durata del periodo durante il quale esercita le proprie funzioni all'estero, con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
1. La permanenza all'estero del personale docente non prevede un periodo massimo. Per l'eventuale cessazione della permanenza all'estero, dopo il periodo minimo di cui all'articolo 17, si tengono in considerazione le necessità contingenti e la volontà del personale docente stesso.
2. Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente delle medesime scuole.
1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a cinque anni.
2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo quinquennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio degli insegnanti di ruolo provenienti dall'Italia sono a carico dell'interessato.
3. La destinazione da una sede all'estero ad un'altra sede all'estero, non può avere luogo prima di cinque anni di servizio
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è nominato dalla graduatoria per l'estero con contratto locale. Per tale personale è obbligatoria la conoscenza della lingua straniera richiesta per il Paese cui è destinato. A tale personale si estendono le disposizioni previste dalla presente legge per il personale docente, in quanto applicabili.
1. Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo, direttivo o docente o amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e le scuole sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.
2. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero sono riconosciuti lo stipendio e gli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale.
3. Il servizio di ruolo all'estero prestato nelle scuole, nelle altre istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero e nelle scuole europee, è valutato ai sensi dell'articolo 673 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. Al personale assunto a tempo determinato è riconosciuto il servizio prestato all'estero sia nelle scuole che nelle attività scolastiche di cui all'articolo 7.
1. L'Agenzia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, effettua una ricognizione delle strutture e del personale delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, al fine di equilibrare la distribuzione delle risorse economiche ed umane.